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COLORI PRIMARI

ASSOCIAZIONE COLORI PRIMARI

 

Associazione di Promozione Sociale


STATUTO

 

 

 

Art.1 Denominazione e sede

 

1.1 E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione COLORI PRIMARI” in breve “COLORI PRIMARI”, il cui Statuto si ispira alla Legge nazionale 383/2000, legge regionale della Lombardia n.

1/2008, nonché all’art. 36 del Codice Civile. L’associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 4.

La sede legale dell'Associazione è in Milano Via Garian n. 64. Il trasferimento della sede legale non

comporta modifica statutaria purché non sia trasferita fuori dal Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l’associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

 

Art.2 Scopo Sociale

 

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, perseguendo finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della formazione, dell’educazione, della tutela dei diritti e della promozione della cultura e dell’arte.

2.2 Scopo dell’Associazione è

 

- diffondere tra i cittadini l’educazione al benessere psicofisico; la crescita culturale individuale e collettiva, promuovendo l’integrazione sociale, la fratellanza, la solidarietà e l’unione di tutti gli uomini, indipendentemente da razza, nazionalità, ceto sociale, cultura o religione;

 

‐ promuovere il benessere individuale e collettivo, la democrazia, la soluzione non violenta dei conflitti,

l’integrazione, la cooperazione.

 

2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 3 Adesione ad enti di promozione, ed organismi nazionali ed enti nazionali

 

3.1 L'Associazione potrà aggregarsi o affiliarsi ad altre associazioni, circoli od enti per migliorare le attività

istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

 

Art. 4 Finalità istituzionali

 

4.1. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività di supporto e di formazione, in particolare nell’ambito socio‐culturale, socio-educativo e socio-assistenziale e sanitario usando come strumenti principali: le competenze specifiche dei propri iscritti.

 

4.2. In particolare l'Associazione potrà:

 

 

1. 4.2.a. svolgere attività di Counseling, di Psicodramma e di Laboratori di Teatro;

2. 4.2.b. svolgere attività di scrittura creativa, laboratori musicali, artistici E ludico-­‐creativi;

3. 4.2.c. svolgere percorsi psicomotori e grafomotori per la promozione del benessere psicofisico di

adulti e bambini;

4. 4.2.d. svolgere attività di sportello psicologico, logopedico e psicomotorio;

5. 4.2.e. progettare, organizzare, e promuovere percorsi di prevenzione del disagio psico-­‐sociale;

6. 4.2.f. istituire corsi di formazione, stage, seminari e convegni per i propri soci e per terzi;

7. 4.2.g. realizzare interventi integrativi all'interno degli istituti scolastici mirati alla promozione

culturale e interculturale e di socializzazione;

8. 4.2.h. svolgere attività in collaborazione con enti pubblici e privati volte a ridurre il fenomeno

dell'emarginazione;

9. 4.2.i. stimolare sul territorio la sensibilizzazione ai temi del disagio psico-sociale;

10. 4.2.l. educazione alla convivenza civile;

11. 4.2.m. progettare, organizzare e promuovere attività educative di tipo espressivo, corporeo,

teatrale e musicale;

12. 4.2.n. progettare, organizzare e promuovere eventi culturali: incontri, mostre, concerti, spettacoli,

convegni, corsi di formazione;

13. 4.2.o. progettare, organizzare e realizzare pubblicazioni, attività multimediali;

14. 4.2.p. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

15. 4.2.q. sviluppare collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale, socio-assistenziale e socio-sanitaria;

16. 4.2.r. sostenere ed agevolare i bambini e/o ragazzi nei processi di apprendimento anche attivando

collaborazioni con enti, associazioni e istituzioni;

17. 4.2.s. progettare, organizzare e realizzare attività culturali e di intrattenimento rivolte alla terza età;

18. 4.2.t. progettare, organizzare e realizzare interventi di sostegno e assistenza per la terza età.

Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione

degli scopi associativi.

 

Art. 5. Soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a realizzarli con spirito di solidarietà.

5.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni delle leggi in materia di privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego all’iscrizione va motivato. Avverso l’eventuale reiezione della domanda è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci.

5.3. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di

valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5.5. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

5.6. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

5.7. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

5.8. L’associazione comprende tre categorie di soci: Fondatori, Ordinari, Onorari.

 

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno fondato l’associazione e che perciò risultano firmatari dell’atto

costitutivo originario;

 

Sono soci Ordinari coloro i quali versano annualmente la quota associativa stabilita e partecipano alla vita

associativa;

 

Sono soci Onorari coloro i quali abbiano reso particolari servigi all’associazione.

 

I soci fondatori ed onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

 

Art. 6. Partecipanti

6.1. Sono i soggetti a cui si fa riferimento nell’Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,

di cui si riporta di seguito, ai fini della sua applicazione alle attività ad esso conformi:

“Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Art. 7. Diritti dei soci

7.1. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

7.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

7.3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri

dell'associazione.

7.4. Tutti i soci hanno diritto di voto.

7.5. I soci hanno diritto di esprimere il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

7.6. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

 

 

Art. 8. Doveri dei soci

8.1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo volontario, libero e gratuito senza

fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;

8.2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 9. Recesso/esclusione del socio

9.1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

9.2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

9.3. Il socio può essere escluso dall'associazione nel caso:

- che abbia arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa

- che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata

dall’Assemblea dei soci;

9.4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci nei confronti del socio escluso. Deve essere comunicata per iscritto al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile, consentendo facoltà di replica ad eccezione del caso in cui il socio, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annua.

9.5. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la

restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione;

9.6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di

recesso.

9.7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

9.8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta

sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

9.9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi

eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.

 

Art. 10. Finanziamento dell'Associazione

10.1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività

da:

 

1. quote e contributi degli aderenti e di privati ;

2. contributi di organismi internazionali, Stato enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla

realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

3. erogazioni liberali di associati e di terzi;

4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

5. eredità, donazioni e legati;

6. proventi delle cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;

7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e

sottoscrizioni anche a premi;

8. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione;

9. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi

straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

Art. 11. Patrimonio sociale

 

11.1. Il patrimonio sociale è costituito anche dal patrimonio mobiliare e immobiliare pervenuto

all'Associazione a qualsiasi titolo;

11.2. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per

le attività istituzionali previste dallo Statuto.

 

Art. 12. Esercizio sociale

12.1. L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1 gennaio al

31 dicembre.

12.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché la

relazione di attività e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

 

Art. 13. Bilancio

13.1. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

13.2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le

maggioranze previste dallo Statuto.

13.3. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno

successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

13.4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20

giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

Art. 14. Utili e residui attivi

14.1. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio possono essere accantonati come fondo di riserva in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, pertanto l’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

15.1. È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto i proventi delle attività; durante la vita

dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

 

Art. 16. Organi sociali

16.1. Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

 

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente.

 

Art. 17. L'Assemblea dei soci

17.1. L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, regola la vita dell’Associazione; è

composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo

17.2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e per i quali non sia in corso o siano stati presi provvedimenti disciplinari.

17.3. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 1 associati.

17.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.

17.5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10

degli associati aventi diritto al voto e su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo

17.6. La convocazione, che deve essere effettuata per iscritto con 10 giorni di anticipo, deve contenere

luogo, i data, ordine del giorno e orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve

aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente

valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

17.7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

17.8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica

dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

17.9. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un

componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

 

Art. 18. Assemblea ordinaria

18.1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e le delibere dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

18.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio entro il mese di aprile;

18.3. L’Assemblea ordinaria:

 

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di attività;

2. discute ed approva i programmi di attività;

3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;

4. può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i

revisori siano esterni all’associazione;

5. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;

6. delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per

dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;

7. approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;

8. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

9. delibera l’esclusione dei soci;

10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

11. approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;

12. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie

ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

 

18.4. Qualora l’Assemblea ne ravvisi la necessità può essere previsto la figura di un Direttore, eletto dall’Assemblea e scelto tra i soci. Il Direttore cura la gestione e l’organizzazione delle attività dell'associazione ed è autorizzato a compiere ogni atto d'ordinaria amministrazione in nome e per conto dell'associazione stessa.

18.5. L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi

definiti dall’associazione stessa.

18.6. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto a cura del segretario;

 

Art. 19. Assemblea straordinaria

19.1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste per dall’art.

17. del presente Statuto;

19.2. L’Assemblea straordinaria:

1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei

soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

2. scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ dei soci aderenti.

 

Art. 20. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

20.1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente

elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

 

1. Redigere i programmi da sottoporre all’Assemblea di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire

la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;

2. redigere regolamenti da sottoporre all’Assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;

3. attuare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti delle attività approvate dall’Assemblea;

4. redigere e presentare all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di

attività dell'Associazione;

5. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l'importo delle quote associative e degli eventuali

contributi straordinari;

6. proporre all’Assemblea i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne

le modalità di pagamento;

7. decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli

aspiranti soci;

8. sottopone all’Assemblea l’ esclusione dei soci;

9. decidere in merito all’apertura di nuove sezioni in altre città, previa deliberazione dell’assemblea

dei soci.

 

Art. 20.bis. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

20.bis.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni e può essere rieletto fino a

un massimo di quattro cariche consecutive.

20.bis.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre fino a sette membri eletti tra i soci.

20.bis.3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e può

attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

20.bis.4. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

20.bis.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta Esso deve essere riunito tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

20.bis.6. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

20.bis.7. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono

presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

20.bis.8. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal vice presidente o dal segretario e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

20.bis.9. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti. I consiglieri così

eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla elezione di un nuovo consiglio.

 

Art. 21. Il Presidente

21.1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea dei soci. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino a un massimo di quattro cariche consecutive.

21.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

21.3. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui

firma gli atti.

21.4. In caso di sua assenza ne fa le veci il Vice Presidente.

21.5. Il Presidente, come Legale Rappresentante ha potere di firma per apertura di conti bancari e postali e

può dare delega di firma al Vice Presidente e al Tesoriere.

21.6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.

 

Art. 22. Il Collegio dei Probiviri

22.1. Qualora si reputi necessario, può venire istituito il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti tra gli associati dall’Assemblea che non facciano parte del Consiglio Direttivo, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili 2 volte.

22.2. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i membri eletti dall’Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

22.3. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi

componenti.

 

Art. 23. Il Collegio dei Revisori dei conti

23.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può eleggere (se scelti tra i soci ) o nominare (se esterni ai soci) il Collegio dei Revisori dei Conti.

23.2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti tra i soci nominati all’esterno . Il consiglio sceglie tra i membri effettivi il Presidente.

23.3. I Revisori Contabili durano in carica cinque anni e possono essere rinominati oppure rieletti per 2 Volte consecutive.

23.4. Il Consiglio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

 

Art. 24. Scioglimento dell'associazione

24.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla

destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 25. Devoluzione del patrimonio residuo

25.1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 26. Rinvio

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni delle leggi vigenti in

materia e degli eventuali regolamenti.

 

Il Presidente                                                                                                                                                             Il Segretario

 

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